Art. 5.
(Ricerca scientifica).

      1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo, con l'obiettivo di mantenere la biodiversità, assicurare la diversificazione e l'efficienza dei sistemi agricoli nella direzione di uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali, prevedendo criteri di priorità per le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone e dei genotipi locali e tradizionali.
      2. Le iniziative sperimentali e di ricerca in materia di OGM possono essere autorizzate esclusivamente nel rispetto delle disposizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e di eventuali misure specifiche di precauzione disposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo consenso dei comuni interessati.
      3. Le sperimentazioni di cui al comma 2 sono comunque vietate nelle seguenti aree:

          a) aree naturali protette di livello nazionale e regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

 

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          b) aree protette della rete comunitaria Natura 2000, tutelate ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, attuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

          c) aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che ricevono, a qualunque titolo, sostegno per l'applicazione di misure agroambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale;

          d) aree dove si realizzano prodotti garantiti dai marchi di qualità di cui all'articolo 3.

      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono adeguate distanze di sicurezza per assicurare la tutela delle aree di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.